L’argomento che voglio trattare questo mese è il trasporto delle armi da fuoco. Spesso al trasporto delle armi non si dà la dovuta importanza; in questo articolo vedremo qual è il modo corretto, cosa dice la legge in merito e, inoltre, darò qualche consiglio per non incorrere in sanzioni.
L’art. 34 del T.U.L.P.S. e l’articolo 18 e 19 della Legge del 18 Aprile 1975 n.110 modificata poi dal Decreto Legislativo 204 del 2010, nonché dalla Circolare 559/C-3159-10100 (1) del 14 febbraio 1998 emanata dal Ministero degli Interni, autorizzano a trasportare armi da fuoco su tutto il territorio nazionale. Purtroppo, nonostante siano trascorsi diversi anni dall’emanazione di questa circolare, ancora oggi diversi organi non ne sono pienamente a conoscenza e non ne conoscono correttamente l’applicazione.
Prima di spiegare in maniera approfondita la corretta modalità di trasporto, è utile ricordare la differenza che sussiste tra porto e trasporto delle armi, anche se sono certo che molti lettori siano ampiamente informati.
Per porto d’arma si intende la possibilità data a un cittadino di andare in giro con l’arma carica, ad esempio in un marsupio, pronta all’uso. Mentre per trasporto si intende che l’uso di questa non è immediato; tant’è che deve essere trasportata chiusa nella sua custodia (valigetta) scarica (senza munizioni), meglio se con i caricatori vuoti disinseriti e le munizioni riposte in un altro contenitore separato dall’arma.
Si possono trasportare armi da fuoco su tutto il territorio nazionale con qualsiasi licenza di porto d’armi purché si abbia un valido motivo. E quale può essere? Vediamolo insieme. Il trasporto delle armi si effettua per diverse ragioni, e non soltanto per andare al poligono presso il quale ci si allena o in armeria. È possibile trasportarle anche in altre regioni d’Italia, magari per una gara di tiro, o in vacanza dove con altri amici ci si reca presso i poligoni in zona; infine, anche per farla vedere, se eventualmente è stato deciso di cederla a terzi.
Un valido motivo è anche quello di dover trasportare l’arma in un luogo ritenuto momentaneamente più sicuro rispetto alla propria abitazione, considerata magari più vulnerabile durante il periodo delle vacanze, quando nessuno della famiglia è presente in casa. Per cui, si trasferiscono le armi nel luogo di residenza momentanea.
Usando il buon senso, cosa che non dovrebbe mai abbandonarci, conviene dare comunicazione agli uffici della Questura o alla stazione dei Carabinieri nella zona in cui ci troviamo. Ovviamente, durante il soggiorno transitorio, le armi sono detenute in un luogo sicuro e al termine delle vacanze devono essere riportate nella residenza abituale.
Un esempio pratico: durante le ferie potrebbe capitare di incontrare un parente o un amico che condivide la nostra passione per le armi. Decidiamo quindi di recarci presso un poligono in zona per trascorrere qualche ora ad allenarci insieme. Come ci si organizza per il trasporto dell’arma o delle armi? Teniamo in considerazione che possiamo trasportare fino a sei armi al massimo. Se la nostra auto ha il portabagagli, le riponiamo all’interno di esso con la loro custodia. Se si tratta di arma lunga, ad esempio una carabina per uso sportivo o fucile da caccia, va trasportata nella stessa maniera di un’arma corta, sempre scarica e nel suo fodero. Possiamo porre la valigetta-custodia dentro un bagaglio più grande in modo che non sia visibile. In caso di sosta durante il tragitto, l’arma non va mai lasciata incustodita.
Un altro esempio fa riferimento a un episodio realmente accaduto in provincia di Trento: due amici si recano in poligono per una gara di tiro con una sola auto. Ognuno ripone la propria arma e le cartucce nelle rispettive borse. Giunti al poligono, parcheggiano l’auto un po’ distante anche se all’interno del poligono, perché il parcheggio è quasi tutto occupato. Decidono momentaneamente di lasciare le armi nell’auto per andare a effettuare l’iscrizione. Nel frattempo, le armi all’interno dell’auto vengono rubate. Ai due tiratori viene revocato immediatamente il Porto d’armi e, malgrado abbiano fatto ricorso al TAR, la revoca del porto d’armi è confermata. Ciò fa comprendere quanto è importante la responsabilità del proprietario dell’arma: c’è la concreta possibilità che, per un evento simile, si possa essere considerati inaffidabili e senza attenuanti.
Altri mezzi di trasporto
Il trasporto delle armi e relative munizioni in treno è consentito purché le armi siano smontate e collocate nelle apposite custodie e le munizioni a parte. Non è possibile lasciarle incustodite, per nessun motivo, per cui bisognerà portarle con sé anche in toilette.
Per il trasporto sulla nave/traghetto le armi devono essere consegnate al comandante che le custodirà in un luogo sicuro durante il viaggio e le riconsegnerà una volta giunti a destinazione. Consiglio comunque di informarsi sempre prima presso la compagnia di navigazione scelta.
In aereo il trasporto delle armi e delle munizioni è possibile soltanto previa autorizzazione scritta. Sul sito www.adr.it si può scaricare il modulo “procedura per il trasporto di armi da fuoco e/o munizioni al seguito dei passeggeri”. Tale documento deve essere compilato in triplice copia in tutte le sue parti per poi essere consegnato al check-in. Non è obbligatorio compilare i moduli in anticipo; facendolo risparmierete tempo, ma non denaro. A tal proposito, evidenzio che la spesa per il trasporto in aereo è abbastanza onerosa. Inoltre, il costo varia in base alla compagnia aerea scelta.
Con la Carta europea da arma da fuoco è possibile trasportare all’estero armi da fuoco da caccia e armi da fuoco per uso sportivo e rispettive munizioni. La Carta europea può essere richiesta da residenti e cittadini dell’Unione europea domiciliati nel territorio dello Stato di partenza, in possesso di licenza di porto d’armi.
La domanda si può presentare al Questore della provincia di residenza o, per i cittadini dell’Unione europea, al Questore della provincia di dove si ha il domicilio. Inoltre “la richiesta deve contenere oltre alle generalità dell’interessato, i dati identificativi dell’arma o delle armi che si intendono iscrivere. Alla domanda devono essere allegate le autorizzazioni o licenze da iscrivere nella carta o copia autentica delle stesse e, in ogni caso, della denuncia di detenzione”. La Carta europea è personale e vengono iscritte le armi utilizzate dal tiratore. Inoltre, contiene i dati identificativi delle armi da caccia o per uso sportivo, gli estremi del porto d’armi, la denuncia di detenzione e l’autorizzazione al trasferimento delle armi iscritte alla Carta Europea in un altro Stato membro.
Eventuali variazioni come cambiamenti di detenzione, modifiche effettuate alle armi, smarrimento o furto, devono essere annotate sulla Carta Europea. Un tiratore può detenere più di un’arma da fuoco durante un viaggio attraverso diversi Stati membri per praticare la sua attività sportiva, ma deve motivare il viaggio presentando un invito o una prova della sua attività sportiva o venatoria nello Stato di destinazione.
La Carta ha la durata della validità del porto d’armi o della autorizzazione al trasporto di armi per uso sportivo; comunque per un periodo non superiore a cinque anni. Esiste poi la possibilità di utilizzare il documento anche per le esportazioni temporanee fuori dall’UE per uso sportivo e venatorio in base art. 6 del DM 14.09.2016, confermata dalla Circ. Min. Interno del 01.12.2016.
Il trasporto delle munizioni
Le munizioni delle armi che trasportiamo devono essere riposte in un contenitore a parte. L’Art. 97 del Regolamento T.U.L.P.S. è inserito nella sezione che riguarda la prevenzione degli infortuni e dei disastri, e non in quella delle autorizzazioni o della pubblica sicurezza. Leggendo attentamente tale articolo si evince che il limite di detenzione delle cartucce è riferito al deposito e non alla persona.
Abitazione e auto devono essere considerate nella stessa maniera, ossia un ambiente privato ristretto. È evidente che i limiti imposti sono determinati per evitare incidenti (disastri) in caso di incendio nei locali di detenzione e quindi anche nelle auto private. Per cui, non si possono trasportare munizioni oltre i limiti previsti senza particolari autorizzazioni. Ogni tiratore può trasportare un massimo di 200 cartucce per arma corta con la propria auto a meno che non sia in possesso di una particolare licenza prefettizia con la quale ne può trasportare fino a un massimo di 600.
Se si decide di andare al poligono in due utilizzando la stessa auto, non è possibile trasportare in totale 400 cartucce, a meno che i tiratori non abbiano l’autorizzazione prefettizia; pur avendola, non posso trasportarne 1200 per le motivazioni di cui sopra. Repetita iuvant: “il limite di detenzione delle cartucce è riferito al deposito e non alla persona.” Per le stesse ragioni non si possono trasportare cartucce da caccia oltre il limite massimo di 1500 cumulativo, altrimenti si incorre nel reato. Per quanto riguarda il trasporto delle armi e delle munizioni all’estero gli art. 5, comma 3, e 6 del D.M. 14.09.2016 dispongono che i tiratori sportivi muniti di Carta europea possono movimentare temporaneamente fuori dall’Italia, per comprovati motivi sportivi come già scritto, fino a 3 armi e 1.200 munizioni per un periodo massimo di 90 giorni.
Per concludere, a mio giudizio, credo sia molto importante, prima di effettuare un trasporto di armi in auto, in treno, in nave, in poligono, in armeria, o fuori dal nostro Paese, essere a conoscenza di quanto si possa o non possa fare. Se sovvengono dubbi, bisogna informarsi, al fine di prevenire e non incorrere in gravi problemi giudiziari.
Ah! Dimenticavo… il mio primissimo consiglio è soprattutto usare il buon senso.
Perito Balistico Michele Alfarone
Responsabile Nazionale Tiro a Segno OPES