Una novità in materia fiscale. Il termine di iscrizione nel LUL, ovvero nel Libro Unico del Lavoro, per le collaborazioni coordinate e continuative sportive dilettantistiche intrattenute nel 2023, fissato al 30 gennaio 2024, è stato prorogato, ma non è ancora stata definita una data certa. Lo rende noto l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, tramite circolare.
Specifiche – Proroga al termine delle iscrizioni nel LUL dei co.co.co. sportivi
La mancata applicazione è espressa chiaramente dall’art. 28, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2021, che recita “per le collaborazioni coordinate e continuative relative alle attività previste dal presente decreto, l’obbligo di tenuta del libro unico del lavoro (…) può essere adempiuto in via telematica all’interno di apposita sezione del Registro delle attività sportive dilettantistiche (…)”.
Nel successivo comma 5 si fa riferimento all’emanazione di un apposito D.P.C.M. per l’adozione delle “disposizioni tecniche e i protocolli informatici necessari a consentire gli adempimenti previsti al comma 3 ed entro il 31 dicembre 2023 quelli necessari a consentire gli adempimenti previsti al comma 4. (…) Con riguardo agli adempimenti di cui al comma 4, l’iscrizione del libro unico del lavoro”, tuttavia il D.P.C.M. in questione è ancora in via di emanazione.
Pertanto, l’assenza del D.P.C.M. non consente di individuare con chiarezza le modalità di tenuta e scritturazione dei collaboratori coordinati e continuativi all’interno del LUL, anche ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 39, commi 6 e 7, del D.L. n. 112/2008. Anche l’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (nota prot. n. 931 del 30 gennaio 2024) assume che: il termine di iscrizione sul LUL, indicato in “trenta giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento” non può essere applicato, considerando che l’introduzione dello stesso termine presupponeva l’emanazione del citato D.P.C.M. entro il 31 dicembre 2023.
Nella circolare si legge infine: “Ciò premesso, nel fare riserva di fornire ulteriori indicazioni, si rinvia alla disciplina che sarà dettata dal Decreto previsto dall’art. 28, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2021 anche ai fini della individuazione di termini che, in sede di prima applicazione, dovranno essere rispettati ai fini delle registrazioni sul LUL”.