Pistola finta: con il tappo rosso o senza?

Se ne sentono di tutti i colori, anche da chi dovrebbe padroneggiare la materia.

“No, non serve il tappo rosso”, oppure “sì il tappo rosso serve” e ancora “a volte si, a volte no!”

Qual è la verità? Delle armi in generale può essere data una descrizione tecnica, ovvero una giuridica. Il chiarimento sugli strumenti di uso comune “trasformabili” in armi si apprende dall’art. 5, comma 1 della legge 110/75, così come modificato dalla legge 21 febbraio 1990 n. 36 e dai divieti posti da tale norma, nonché dall’art. 5 del D. Lgs. 204/2010 che possono essere così riassunti: “I predetti arnesi se realizzati in metallo devono avere la canna completamente ostruita, non in grado di camerare cartucce ed avere la canna ostruita da un tappo rosso intrasferibile. Quelli da segnalazione acustica, destinati a produrre un rumore tramite l’accensione di una cartuccia a salve, devono avere la canna ostruita da un inserto di metallo ed un tappo rosso inamovibile all’estremità della canna.

Gli strumenti denominati “Airsoft o Softair” (nello Sport, inquadrati tutti nel Codice CONI: DR001 – Tiro Dinamico Sportivo, erroneamente qualificati: “Arma” Air Soft), vendibili solo ai maggiori di 16 anni, possono sparare pallini in plastica, di colori accesi, per mezzo di aria o gas compresso, purché l’energia del singolo pallino, misurata ad un metro dalla volata, non sia superiore ad 7,5 joule. La canna dell’arma, inoltre, deve essere colorata di rosso per almeno tre centimetri e, qualora la canna non sia sporgente, la verniciatura deve interessare la parte anteriore dello strumento per un pari tratto.

Quindi il colore rosso si deve vedere bene, oppure no?

La legge, a quanto pare, ci dice di sì, il tappo/colore rosso si deve vedere bene.

Quindi non si può detenere, portare o trasportare in pubblico una pistola giocattolo senza tappo rosso?

Facciamo chiarezza. Dal 2018, il semplice “uso o porto” al di fuori della propria abitazione di un giocattolo riproducente un’arma sprovvista di tappo rosso non è visto dalla legge come reato.

Tanto è vero che addirittura l’uso o porto fuori dalla propria abitazione di un tale giocattolo assume rilevanza penale soltanto se mediante questo si realizzi un diverso reato del quale l’uso o porto di un’arma rappresenti elemento costitutivo o circostanza aggravante, come avviene, ad esempio, quando un giocattolo riproducente un’arma, sprovvisto di tappo rosso, sia usato per una rapina aggravata. Che poi, per assurdo, commettere una rapina con una pistola giocattolo (rif. art. 628 CP, comma 3, nr. 1), se il tappo rosso è visibile, allora non sussiste aggravante dell’uso dell’arma (Rif. Cassazione Penale, Sez. II, Sentenza (data ud. 17/11/2017) 01/02/2018, n. 4712).

Che non sia un reato dimenticare il tappo rosso, quindi, lo attesta la Suprema Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 19 luglio/16 ottobre 2018, n. 46946, Presidente Diotallevi, Relatore Verga.

Nel 2022, tuttavia, le cose cambiano, di nuovo. Infatti, la Corte di Cassazione – Sez. I penale, ud. 10 gennaio 2022 (deposito del 4 marzo 2022), n. 7911 dichiara in merito: “È reato portare pistola giocattolo fuori casa senza tappo rosso”. La mancanza del tappo rosso, quindi, a prescindere da ulteriori caratteristiche dell’oggetto, rende l’arma utilizzabile a scopi intimidatori con conseguente punibilità del relativo porto.

C’è ancora un “però”.

Richiamo la decisione delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione nr. 3394 del 06/03/1992, Ferlotti, Rv. 189520 con la quale è stato affermato che il semplice porto fuori dalla propria abitazione di una pistola priva del tappo rosso non è previsto dalla legge come reato. Assume rilevanza penale, invece, solo se mediante esso si realizzi un diverso reato del quale l’uso o il porto dell’arma rappresentino elemento costitutivo.

E quindi?

Mi si potrebbe rispondere che la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione Sez. II, Sentenza n. 2922 del 10/12/2019, deposito del 2020, Musolino, Rv. 277966 ha affermato che: “Il porto senza giustificato motivo, fuori dalla propria abitazione, di strumenti in metallo riproducenti armi (pistole giocattolo) ovvero strumenti di segnalazione acustica che esplodono cartucce a salve (pistole scacciacani), sprovvisti del tappo rosso occlusivo della canna, integra la contravvenzione di cui alla L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 4, comma 2, come modificato dal D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204, art. 5, in relazione all’art. 5, comma 4, della predetta legge”.

Tuttavia, è anche vero che sembra essere palese che non si può operare al sequestro penale, tantomeno alla comunicazione di notizia di reato alla Procura della Repubblica quando vi è la mera detenzione di un’arma-giocattolo, se non risultano altre attività criminose poste in essere dalla persona a mezzo dell’uso di una pistola priva del tappo rosso, non rivestendo il medesimo la qualifica di fabbricante o commerciante di pistole giocattolo, ma quella di mero detentore.

Vedasi per questa ultima asserzione la Sentenza del 18 ottobre 2004 emessa dal Tribunale Penale di Nola, Giudice monocratico Dott.ssa Diana Bottillo.

Serve allora il buonsenso perché, laddove non ce l’ha avuto il legislatore, magari debole in una determinata materia, c’è assoluto bisogno di proteggersi dai buchi normativi.

Uno fra i tanti?

Semplice, ad esempio, l’atavico requisito richiesto dalle norme internazionali perché un oggetto “NON” rientri nella categoria delle armi da sparo è quello che comunque ricomprendeva ogni oggetto avente “apparenza di arma da sparo” ma, “non” in grado di lanciare un proiettile attraverso la sua canna.

Siamo, pensate, nell’area dell’art. 5 della Legge 110 del 1975 laddove il buco nero, ovvero, il difetto della norma era l’obbligo che l’oggetto “a forma di arma” venisse posto in vendita con la bocca della canna piombata da un tappo rosso (o colorato di rosso) che però, in contemporanea, la medesima legge non vietava affatto al detentore -esplicitamente- di toglierlo quel tappo rosso e/o il colore rosso.

Quindi ad oggi, nel 2023, quaranta anni dopo, immersi tutti comunque nel medesimo quadro normativo chiaro alla stregua dei quadri di Jackson Pollock, facciamo attenzione alle nostre valutazioni giuridiche, la maggior parte di esse sono da potersi considerare implicitamente disattese a monte e le deduzioni difensive, anche se non espressamente confutate, sono dichiarate “logicamente incompatibili” con le decisioni adottate dalle varie Sezioni di Cassazione che, come abbiamo potuto leggere in diverse occasioni, per lo stesso argomento, sono instabili e soggette a nuove continue interpretazioni che cozzano l’una contro l’altra.

A rendere tutto più confuso e complicato poi, ha già provveduto un regolamento ministeriale il cui autore è riuscito a disordinare ciò che era già ingarbugliato.

Data la complessità della materia giuridica che andiamo a toccare per una semplice pistola giocattolo munita o meno di tappo rosso, posso solo consigliare ognuno di voi nel fare fede al DECRETO LEGISLATIVO 26 ottobre 2010, n. 204 – Attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi. (10G0223), entrata in vigore del provvedimento: 01/07/2011 (Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 30/07/2021).

Una pistola giocattolo è utile solo per giocare, in taluni casi può essere uno strumento da segnalazione acustica volto a produrre segnali “rumorosi” in caso di necessità (per spaventare un aggressore o un animale aggressivo). Quindi, portare uno di questi strumenti con sé, oppure portarlo in auto è una attività giustificata. (Questo è l’unico caso di uno strumento non idoneo ad offendere che viene incluso fra le armi improprie!)

Per il resto, c’è molta interpretazione, quindi, concedetevi almeno voi, la possibilità di non sbagliare perché, almeno per ora, chi esce di casa con una scacciacani senza ragione e/o senza il tappo rosso risponde personalmente di un reato punito con l’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro.

Voglio concludere questo mio articolo con le parole di uno dei maggiori esperti nazionali (se non il maggiore esperto della materia giuridica specifica), parlo ovviamente del Dott. Edoardo Mori, ex Magistrato, massimo esperto nazionale di diritto penale sulla materia armi, ex membro della Commissione Consultiva per le armi negli anni ’80, esperto di scienze forensi, di balistica, di caccia, anche ideatore (nel lontano 1997) del sito www.earmi.it dedicato allo studio del diritto delle armi e degli esplosivi, con tutte le leggi e circolari commentate e dell’oplologia, sito contenente grandi banche dati sulle armi, armieri e munizioni, superando nel 2019 le 5 milioni visite.

L’ex magistrato, qualche anno fa, per delineare lo scenario giuridico che ancora oggi detta regole in materia di armi in Italia, scrisse: “Il D. L.vo 204/2010 ha rimesso mano al problema di questi simulacri di armi e ne è uscito un quadro normativo che ricorda molto i quadri che dipingono gli scimpanzé quando gli si mette un pennello fra le mani.”

Buon lavoro e buono sport a tutti.

Articolo curato da Massimiliano De Cristofaro, Dirigente OPES.

 

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